Le donne italiane – oltre a rischiare di essere vittime della violenza di genere – sono a rischio di una consolidata e progressiva violenza istituzionale.
Su questo tenore va collocata la proposta del nuovo disegno di legge, firmato dal senatore Simone Pillon, che ha come obiettivo quello di rivoluzionare il diritto di famiglia, modificando il rapporto fra genitori separati e prole.
Il punto che mi preme sottolineare riguarda la riforma dell’affido condiviso e l’obbligo della mediazione familiare per coppie con figli. Le norme previste dal disegno di legge valgono se la coppia non raggiunge un accordo.
Violenza sulle donne e separazione dal marito: la mediazione è dannosa
Nelle dichiarazioni di Pillon la previsione di un percorso obbligatorio di mediazione familiare dovrebbe indirizzare ad una separazione più rispettosa dei diritti dei figli. Tuttavia ritengo che la proposta di legge del senatore Pillon sia una assoluta negazione del riconoscimento delle forme di violenza di genere.
Non solo. Quando ci sono denunce di violenze, di stalking, di lesioni tra i coniugi o ex coniugi che mediazione è possibile? Quando uno dei due interlocutori è assoggettato all’altro – o vive nel terrore di essere picchiato o di perdere i figli – che significato ha la mediazione se non quello di rinforzare il maltrattante, come se ne avesse bisogno?
Se in un colloquio di mediazione emergono maltrattamenti o lesioni, magari avvenute davanti ai figli minori, il mediatore ha l’obbligo di segnalazione, in quanto reati. E quindi cosa significa obbligare alla mediazione?
Non dimentichiamo inoltre che secondo il ciclo della violenza se la coppia sta attraversando la cosiddetta “luna di miele”, il mediatore non si accorgerà della violenza domestica. E rinforzerà nella relazione violenta i ruoli e le dinamiche disfunzionali della coppia.
In più la persona violenta è proprio quella che richiede l’intervento di mediazione spesso per avere l’opportunità “legale” di continuare a controllare e agire potere sulla vittima. Quest’ultima non riesce così ad uscire da questo legame vischioso, aumentando il rischio per la propria incolumità.
Questa proposta di legge non sembra conoscere le dinamiche della violenza di genere (gender-based violence), anzi non riconosce il genere in ottica assolutamente maschilista e patriarcale che ci riporta indietro nel tempo.
Non conosce che la mancanza di equilibrio e di potere determina la differenza fra conflitto e violenza: “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”… “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini” (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica – Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 11 maggio 2011, CM(2011) 49 final, CETS no. 210, nota come Convenzione di Instanbul)
È sempre la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia che indica:
Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Articolo 33 – Violenza psicologica
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie
1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.
2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.
Il nuovo disegno di legge, firmato dal senatore Simone Pillon, nel voler rivoluzionare il diritto di famiglia, modificando il rapporto fra genitori separati e prole, arriva a disconoscere quindi la violenza sulle donne. E peggiora, anziché migliorare, la loro condizione quando vittima di maltrattamenti e in una posizione di inferiorità rispetto al marito.